VERSAMENTI DELLE RATE DA ROTTAMEZIONE-TER E SALDO E STRALCIO AL 31 LUGLIO, CON TOLLERANZA FINO AL 9 AGOSTO
Dopo il Sostegni-bis rivista la scadenza dei versamenti delle rate 2020
Con la conversione del decreto Sostegni-bis è stata rivista la scadenza dei versamenti delle rate 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, con un nuovo calendario di scadenze. Le rate scadute dal 28 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 si versano entro il 31 luglio, ma si può arrivare fino al 9 agosto p.v., in quanto il 31 luglio è sabato e slitta a lunedì 2 agosto, più i cinque giorni di tolleranza, si arriva a sabato 7, che, a sua volta, si sposta a lunedì 9 agosto.
La nuova scadenza è confermata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, che con un comunicato stampa ha annunciato di avere aggiornato le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto Sostegni-bis.
Nuovo calendario delle rate in scadenza
La nuova scadenza del 31 luglio 2021, disposta dal D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), convertito nella L. 106 del 24/07/2021, genera un effetto domino dei versamenti dovuti nel 2020, con un nuovo calendario di scadenze, che varia a seconda della rata di riferimento, che può essere così schematizzato:
Scadenza rata |
Scadenza differita |
Termine di tolleranza* + 5 gg |
Dal 28/02/2020 al 31/03/2020 |
al 31 luglio 2021 |
al 9 agosto 2021 |
Al 31/05/2020 |
al 31 agosto 2021 |
al 6 settembre 2021 |
Al 31/07/2020 |
al 30 settembre 2021 |
al 5 ottobre 2021 |
Al 30/11/2020 |
al 31 ottobre 2021 |
al 8 novembre 2021 |
Nel 2021 (28/02; 31/03; 31/05; 31/07 |
al 30 novembre 2021 |
al 6 dicembre 2021 |
* per espressa previsione ai nuovi termini è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni disposta dall’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018.
Il versamento entro i nuovi termini non richiede la corresponsione di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Per pagare le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28 febbraio 2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 2020 e il 30 settembre 2020, vanno utilizzati i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso. Anche per il pagamento delle rate riferite al 2021 vanno utilizzati i bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, è possibile scaricarli dal portale entrando nella area riservata oppure richiedere, senza necessità di pin e password, una copia della “Comunicazione delle somme dovute”, al link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/comunicazione-delle-somme-dovute/
Mancato versamento nei termini
Il mancato versamento entro i nuovi termini determina la decadenza dei benefici previsti dalla “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute.
Se il pagamento è effettuato oltre il termine previsto ovvero per importi parziali, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sul proprio sito Internet: la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”.
Proroga della notifica degli atti
L’art. 2 del D.L. 99/2021 (D.L. Lavoro) ha allungato il termine della sospensione al 31 agosto p.v. dei termini di versamento delle somme derivanti da:
· cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;
· avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi;
· atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane;
· atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali;
· atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30.09.2021.
Penalizzanti i contribuenti in regola con i piani di dilazioni
Si deduce che il contribuente in regola con un piano di dilazione al 8.03.2020 subirebbe la decadenza dal beneficio della dilazione, se entro il prossimo 30.09.2021 non riuscisse a pagare almeno 9 delle 18 rate sospese.
In caso di inadempimento lo stesso contribuente che fino a prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 era in regola con i pagamenti delle rate, subisce per intero le conseguenze della decadenza (art. 19, c. 3):
- può chiedere una nuova dilazione di pagamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione soltanto saldando in un’unica soluzione tutte le rate scadute alla data di presentazione della richiesta;
- il nuovo piano può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute fino a quel momento.
Mettendo a confronto la posizione del contribuente in regola alla data dell’8.03.2020 con quella del contribuente che alla stessa data era già decaduto da precedenti dilazioni - per motivi, quindi, non riconducibili alla crisi economica generata dalla pandemia - se ne deduce una grande disparità di trattamento, tant’è che il secondo può beneficiare delle regole più favorevoli di cui all’art. 13-decies, c. 5 del già citato Decreto Ristori.
In parole povere, il contribuente che al 8.03.2020 non era in regola con il versamento delle rate e quindi aveva già perso il beneficio della dilazione di pagamento, può fino al 31.12.2021 chiedere per quegli stessi carichi un nuovo piano di rateizzazione senza la necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un vero e proprio paradosso legislativo: le misure, più che sostenere il contribuente diventato inadempiente causa Covid-19, finiscono per favorire il contribuente, purtroppo, inadempiente ab origine.
Considerato che manca ancora qualche settimana alla scadenza ultima per il versamento delle rate sospese, sarebbe auspicabile un intervento tempestivo che possa eliminare questa anomalia, consentendo a tutti i contribuenti l’accesso a nuovi piani di dilazione con le condizioni più favorevoli ex art. 13-decies, c. 5 D.L. 137/2020.
Sospensione dei pignoramenti
Con la sospensione dei pagamenti all’Agente della Riscossione fino al 31.08.2021, si segnala che fino a tale data il datore di lavoro non potrà operare la trattenuta mensile da pignoramento e lo stipendio dovrà essere messo a disposizione del dipendente nella sua interezza.
28/07/2021